Badante residenza Lecco datore

Badante e Residenza del Datore

Colf e badanti possono essere assunte, come la generalità dei lavoratori domestici, con differenti inquadramenti (livelli da A sino a D superiore, in base all’esperienza ed alle mansioni affidate), con orari diversi (servizio intero, servizio ridotto) e con differenti regimi (convivenza o non convivenza).
Nell’ipotesi in cui la badante sia assunta come convivente (badante convivente), l’orario di lavoro settimanale è stabilito, dal contratto collettivo per il lavoro domestico, in un massimo di 54 ore, mentre è ridotto a 30 ore se assunta come convivente a servizio ridotto (nelle ipotesi in cui questo è consentito).

Ma, se assunta come convivente, la badante deve avere la residenza del datore?

In buona sostanza, oltre a risultare da contratto come badante convivente, la lavoratrice deve anche spostare la residenza presso l’abitazione del datore di lavoro? Può limitarsi a spostare soltanto il proprio domicilio?
Nella generalità dei casi, la badante può essere inquadrata come lavoratrice domestica convivente, per la precisione assistente domiciliare convivente, anche se non stabilisce la residenza dal datore di lavoro.
Tuttavia, vi sono delle situazioni, che riguardano l’assunzione di una badante straniera, in rapporto ai quali sorge un vero e proprio obbligo, per il datore di lavoro, di riconoscere la residenza presso la propria abitazione, ai fini dell’iscrizione Inps del rapporto di lavoro domestico.
Queste ipotesi si verificano quando la badante non ha altra residenza in Italia, oppure quando la residenza figura presso il datore di lavoro precedente, col quale il rapporto lavorativo è cessato.

Se il datore di lavoro si rifiuta di concedere la residenza alla badante extracomunitaria che ne è priva, il contratto di lavoro domestico non può essere stipulato, quindi non è possibile iniziare un rapporto lavorativo regolare.

Se la badante stabilisce la propria residenza presso il domicilio del datore di lavoro, questi ha l’obbligo di comunicare l’ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall’assunzione ed inoltrare la comunicazione di cessione del fabbricato.
Inoltre, il contratto collettivo per il lavoro domestico dispone che, nei casi in cui è stato concordato l’obbligo per il datore di lavoro di fornire vitto e alloggio, questi deve garantire al lavoratore:

  • un vitto che assicuri una nutrizione sana e sufficiente;
  • un ambiente di lavoro non nocivo all’integrità fisica e morale;
  • un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

 

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