amministratore sostegno e badante lecco

Chi è l’amministratore di Sostegno ? Cosa Comporta per la Badante di Lecco?

In quali casi può essere utile ricorrere ad un amministratore di sostegno?

Anche a Lecco quando una persona non è più in grado di provvedere alle necessità della propria vita quotidiana, perché totalmente o parzialmente impedita (anche temporaneamente) può richiedere l’ausilio di una persona che può aiutarla: il nostro codice civile e la legislazione in materia prevedono, in base alle circostanze o alle necessità, la possibilità di richiedere l’assistenza di curatori, tutori o amministratori di sostegno sempre nominati dal giudice.

Il curatore è definito per legge in conseguenza di una pronuncia di inabilitazione, mentre il tutore si definisce in conseguenza dell’interdizione.
In entrambi i casi il presupposto è che sia in corso presso il tribunale ordinario un giudizio di interdizione o inabilitazione.

La figura dell’amministratore di sostegno è regolata dalla legge n.9 del 6 gennaio 2004, per le persone “prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

La legge dice esattamente: la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

La persona che ha un amministratore di sostegno non è una persona che non può o non sa esprimere la propria volontà.

L’amministratore è una semplice figura che l’aiuta e la sostiene nei bisogni quotidiani, ma giuridicamente non si sostituisce ad essa.

È tenuto a rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario, a informarlo circa gli atti da compiere, a informare il giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario e a presentare periodicamente al giudice tutelare una relazione sull’attività svolta.
Per quanto riguarda la scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare deve tenere in considerazione gli interessi del beneficiario e la persona designata da quest’ultimo, che può essere anche la badante.

Se si presentano gravi motivi il giudice tutelare può non nominare la persona indicata dal beneficiario e nella scelta dovrà preferire, se possibile, il coniuge o convivente e parenti entro il quarto grado.

 

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