malattia badante lecco livello CS

Lecco, come funziona la malattia per la badante livello CS

Affrontiamo un argomento molto importante che riguarda tutte le tipologie di badante a Lecco, ma sappiamo bene che la maggior parte delle collaboratrici lavora come convivente.

La badante convivente livello Cs, da contratto nazionale ha diritto come tutti i lavoratori alla malattie e/o infortunio.

Ecco specificate direttamente dal contratto nazionale delle badanti la parte relativa al caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale; spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:

  1. per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  2. per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
  3. per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare.

Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:

  • entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
  • entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
  • entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.

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L’infortunio e la malattia professionale

L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
Per quanto riguarda invece la malattia standard, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico.

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

  1. per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  2. per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
  3. per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.